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22/03/2004 

Direttiva ATEX


Organismi notificati italiani per la direttiva ATEX
Decreto del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2004 “Autorizzazione alla società ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali) S.r.l. ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 19 marzo 2004 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle attività produttive che autorizza l’organismo ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali) S.r.l. ad operare nel campo della direttiva ATEX.

[ Fonte : ANIMA ]
 
Decreto del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2004
 

Autorizzazione alla società ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali) S.r.l. ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva
94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e della competitività
 
Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE; Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'ICEPI S.r.l. della somma di Euro 6847,80 sul capitolo 3600, capo 18, come disposto dal decreto sopra citato; Vista l'istanza del 15 gennaio 2004, protocollo n. 829526 con la quale la società ICEPI S.r.l., con sede a Piacenza, via Paolo Belizzi 29/31/33, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE; Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per la società ICEPI S.r.l. soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;
 
Decreta :
Art. 1.
La società ICEPI S.r.l. e' autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della Direttiva 94/9/CE come segue:

Gruppo di apparecchi II categoria 1.
Apparecchi non elettrici:
Componenti;
Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.
Allegato III - Esame CE del tipo.
Allegato IV - Garanzia qualità della produzione.
Allegato V - Verifica su prodotto.
Allegato IX - Verifica su unico prodotto.
Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3.
Apparecchi elettrici con modi di protezione «o», «m», «q», «e», «i» e «p».
Apparecchi non elettrici.
Componenti.
Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.
Allegato III - Esame CE del tipo.
Allegato VI - Conformità al tipo.
Allegato VII - Garanzia qualità prodotti.
Allegato VIII- Controllo di fabbricazione interno.
Allegato IX - Verifica su unico prodotto.
 
Art. 2.
La società ICEPI S.r.l. e' tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale. 2. Entro il periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero delle attività produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2004
Il direttore generale
 
 
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